Non legittimo l’utilizzo dei docenti di sostegno per supplenze

Di Lalla
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red – Ritorniamo ancora una volta sull’argomento dell’utilizzazione dei docenti di sostegno in caso di assenza temporanea dell’alunno disabile

red – Ritorniamo ancora una volta sull’argomento dell’utilizzazione dei docenti di sostegno in caso di assenza temporanea dell’alunno disabile

L’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, con circolare n. 212 del 13 gennaio 2009 , aveva espresso favorevole all’utilizzo dei docenti di sostegno per supplenze, in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria e di altre classi, quando l’alunno disabile loro affidato sia temporaneamente assente.

La motivazione addotta nella circolare era: "potendo sinteticamente definire l’insegnante di sostegno quale insegnante di metodo, che favorisce attraverso le proprie competenze l’attività didattica dei colleghi delle discipline curriculari nei confronti dell’alunno disabile, si può affermare che con l’assenza di quest’ultimo verrebbe a mancare la necessità di compresenza con gli altri insegnanti e che egli legittimamente possa essere utilizzato per attività di supplenza -prioritariamente di sostegno- in sostituzione di colleghi assenti dal servizio. Sono fatti salvi eventuali criteri stabiliti in sede di contrattazione d’istituto."

Il 16 febbraio 2009 l’USR Puglia pubblica la circ. Prot. 1256 con la quale sospende la circolare del 13 gennaio 2009, poichè "Al riguardo è stato fatto rilevare che le indicazioni operative fornite potrebbero non armonizzarsi con alcune disposizioni che si leggono nella bozza di "regolamento nella valutazione degli alunni" nella parte relativa alle classi che accolgono alunni disabili"

Leggi gli altri chiarimenti e documenti sull’argomento

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